La legge di bilancio 29 dicembre 2022 n. 197 contiene alcuni commi (dal 126 al 147) relativi alla tassazione delle criptoattività. In breve le plusvalenze derivanti da cripto-attività sono state riassorbite nella fattispecie dei redditi diversi e tassate al 26%.
All’atto pratico è stata aggiunta al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una nuova lettera c-sexies all’articolo 67, comma 1, in materia di redditi diversi, con il seguente testo:
– c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. […]
La legge prevede quindi la tassazione delle plusvalenze realizzate mediante:
– rimborso o cessione a titolo oneroso (es. vendita di criptovalute su exchange o tra privati);
– permuta (vedi paragrafo successivo);
– detenzione (es. interessi, DeFi etc.);
Da sottolineare l’introduzione di una soglia del valore delle plusvalenze, pari a 2.000 euro, entro la quale esse non sono soggette a tassazione. Tale importo deve essere calcolato complessivamente per tutte le criptoattività e verificato.
Definizione criptoattività
In un’ottica di semplificazione normativa qualsiasi attività concernente criptovalute, NFT, token etc. è stata riassorbita nella definizione di cripto-attività, definita nel testo di legge come segue:
– […] Ai fini della presente lettera, per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.
L’ultima frase sarà sicuramente oggetto di interpelli e chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate per stabilire se gli scambi cripto su cripto costituiscano o meno fatto generatore di imposta.
A questo proposito invito alla lettura dell’articolo di Stefano Capaccioli, dottore commercialista e presidente di Assob.it, sul Sole 24 Ore.
Definizione di plusvalenze
In breve, si tratta dei ricavi meno il costo d’acquisto ed eventuali costi associati. O per dirla con le parole della legge:
– b) all’articolo 68, in materia di plusvalenze, dopo il comma 9 e’ aggiunto il seguente:
«9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attivita’ permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l’eccedenza e’ riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
Da sottolineare come accanto alle plusvalenze tassabili siano state introdotte le minusvalenze da poter portare in deduzione nei periodi fiscali successivi.
Imposta di bollo
Al comma 146 la legge di bilancio introduce anche un’imposta di bollo (IVAFE) pari allo 0,2%, con le seguenti parole:
146. Al comma 18 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 2023, in luogo dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un’imposta sul valore delle cripto-attivita’ detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo ».
Norma transitoria
Il comma 127 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 prevede una norma “transitoria”:
– Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell’articolo 68, comma 5, del medesimo testo unico. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica l’articolo 68, comma 6, del predetto testo unico.
Sembrerebbe un tentativo di tassare cripto-attività realizzate prima dell’entrata in vigore della legge in oggetto, ma non è chiaro come una legge possa andare a normare in maniera retroattiva una materia, per cui sarà da vedere come questa norma verrà implementata.
E chi non ha mai dichiarato nulla?
Chi non ha indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le criptoattività detenute entro il 31 dicembre 2021 ha due possibilità:
– per chi ha realizzato redditi nel periodo indicato è prevista una sanatoria e sarà necessario versare la misura ridotta pari allo 0,5% per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate;
– per chi ha realizzato redditi nel periodo indicato è prevista una sanatoria e sarà necessario versare la misura ridotta pari allo 0,5% per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate e il 3,5% per cento del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo;
Nella norma non sono specificati i termini per la presentazione e per il pagamento, e quindi sarà probabilmente oggetto di modifica; in ogni caso bisognerà dimostrare che le somme investite siano di provenienza lecita.
Rivalutare il valore di acquisto
La legge 29 dicembre 2022 n. 197 al comma 133 prevede la rideterminazione del valore delle criptoattività, vale a dire la possibilità di rivalutare il valore di acquisto alla data del 1° gennaio 2023 di un importo pari al valore normale di tale data versando un ‘imposta sostitutiva del 14%, per ciascuna criptoattività.
L’imposta dovrà essere versata entro il 30 giugno 2023, in unica soluzione ovvero in tre rate e l’importo rideterminato non sarà valido per la quantificazione di eventuali minusvalenze.
La norma prevede che possa essere rivalutata ogni criptoattività, facoltativamente: tale scelta appare riferita ad ogni singolo protocollo che può essere oggetto di rideterminazione con i seguenti limiti:
– non è possibile scegliere in tutto o in parte, ma l’intera quantità di criptoattività detenuta al 1° gennaio 2023;
– il valore cui fare riferimento è il valore normale al 1° gennaio 2023, senza possibilità di utilizzo di un valore diverso, con la problematica, per le cessioni entro il 30 giugno 2023 di valutare tale impatto, potendo mitigare l’imposta sostitutiva fino al 14%.
Come comportarsi quindi da oggi in poi?
Dal primo gennaio 2023, come abbiamo visto, le cripto-attività sono tassate con le modalità descritte.
Citando l’articolo di Capaccioli di cui sopra:
Il problema si pone per:
– anni precedenti al 31.12.2021
Per tali anni occorrerà valutare ogni singola posizione per verificarne i rischi e gli impatti per poi selezionare la possibilità di regolarizzazione o di richieste di rimborsi per le imposte eventualmente pagate, soluzione peraltro già praticabile prima.– anno 2022
Il 2022 costituisce un anno problematico, dato che non è prevista la possibilità di regolarizzazione. Occorrerà verificare la presenza di differenziali positivi e negativi per poter verificare la soluzione adatta, sempre nella possibilità di richiedere il rimborso e verificare la natura e la legittimità della norma transitoria “retroattiva”.– primi sei mesi del 2023
La possibilità di rivalutazione permetterà di affrancare le plusvalenze realizzate entro il 30 giugno del 2023 con il pagamento del 14%.
In conclusione
Appare chiaro come per chi desidera cimentarsi in criptoattività sia sempre più fondamentale l’assistenza di un commercialista esperto.
Se si vuole invece limitarsi all’acquisto per fini speculativi evitando noie fiscali conviene forse ad oggi acquistare strumenti come gli ETF aventi criptovalute come sottostante e lasciare l’uso di criptovalute e affini agli addetti ai lavori.