Il Tar del Lazio conferma: le valute virtuali vanno inserite nel quadro RW

Il Tribunale amministrativo ha preso posizione il 27 gennaio scorso con la sentenza 1077/2020 in seguito al ricorso presentato dalle associazioni di categoria Assob.it e Blockchainedu.

Il quadro RW

Tutto nasce dal quesito: il possesso di criptovalute va dichiarato? E secondariamente: dove dichiarare eventuali redditi percepiti in valute virtuali all’interno della dichiarazione dei redditi (e in particolare nel Modello Unico Persone Fisiche 2019)?

L’indicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e dell’Agenzia delle entrate è stata per l’appunto: con il codice 14 nel quadro RW. Quello, per intendersi, destinato ai redditi finanziari di provenienza estera.

Il quadro RW nel Modello Unico per Persone Fisiche 2019

La contestazione di Assob.it e Blockchainedu verteva sia sull’”inserimento delle valute virtuali nell’ambito degli obblighi di monitoraggio fiscale”, sia sull’obbligo di indicale nel famigerato quadro RW, in quanto, altre alla mancanza di titolo e contrastante con normative precedenti, le criptovalute non avrebbero natura finanziaria o di investimento e non sarebbero riconducibili ad un concetto “geografico” di detenzione.

La decisione

Nella sentenza con cui il Tar ha rigettato il ricorso si legge:

  • Gli atti con i quali, nell’approvare le istruzioni per la compilazione del Modello Unico Persone Fisiche 2019, si indicano come da inserire nel quadro RW, tra i redditi finanziari di provenienza estera, anche le valute virtuali, non hanno natura costitutiva della corrispondente obbligazione tributaria, ma sono meramente ricognitivi di obblighi dichiarativi già esistenti, come definiti ai sensi degli artt. 1 e 4 del DL 167/1990, convertito in l. 227/1990 (modificati dal dlgs 90/2017) e nei relativi limiti;

  • Il trattamento fiscale dell’utilizzo delle criptovalute opera in forza della natura delle operazioni poste in essere mediante detti valori (oltre che, naturalmente, in base alla natura dei soggetti utilizzatori e delle relative attività, imprenditoriali o meno), laddove (e nella misura in cui) detto utilizzo generi materia imponibile.

In altre parole, le criptovalute vanno dichiarate nel quadro RW.

Ricadute fiscali

Nella sentenza si ricorda che:

  • non sono soggette a tassazione le operazioni a pronti in quanto manca la finalità speculativa, salvo generare plusvalenza/minusvalenza allorquando la valuta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet) o “conti” digitali per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, ai sensi del comma 1, lettera c-ter) e del comma 1-ter, dell’articolo 67 del TUIR;

  • sono soggetti a tassazione come redditi diversi di natura finanziaria, i redditi derivanti dalle cessioni a termine, ai sensi del comma 1, lettera c-ter), dell’articolo 67 del TUIR;

  • sono soggetti a tassazione come redditi diversi di natura finanziaria, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c quater), del TUIR, quelli derivanti dalle operazioni sul mercato FOREX e Contract for Difference (CFD) aventi ad oggetto valute virtuali. Tali redditi, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, devono essere indicati nel quadro RT del Modello Redditi – Persone Fisiche e sono soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento.

Ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale, come chiarito nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E, l’obbligo di compilazione del Quadro RW è volta a rafforzare le attività di contrasto alle frodi internazionali attuate mediante l’illecito trasferimento e/o detenzione all’estero di attività produttive di reddito.

Conclusioni

Trattandosi di temi complessi ed ai confini della giurisprudenza il consiglio è sempre quello di affidarsi a professionisti seri e preparati in materia, tuttavia il dibattito è aperto ed è sicuramente buona cosa mantenersi costantemente aggiornati.

Disclaimer

Le informazioni riportate in questo articolo non costituiscono in alcun modo un parere legale o di natura fiscale, né vogliono essere indicazioni di comportamento.

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